ENGEA GARIBALDINI
volontari a cavallo

Codice Fiscale: 95032570186

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Accanto alla voce Accetta i cookie dai siti, fare clic sul pulsante Eccezioni.
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Alla voce Impostazioni cronologia selezionare l’opzione utilizza impostazioni personalizzate.
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Selezionare il pannello Privacy.
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Lodi-Pavia

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Chi siamo

ENGEA Garibaldini volontari a cavallo, nasce quale organismo per la salvaguardia ambientale e Protezione Civile, intende farsi interprete delle molteplici istanze che provengono dalla società che ci circonda e che esprimono gli innumerevoli cambiamenti sempre più rapidi e talvolta radicali che caratterizzano e caratterizzeranno la società stessa alle soglie del terzo millennio.
Il volontariato può essere nel contempo un mezzo efficace per intervenire e partecipare a questi cambiamenti epocali ed uno strumento capace di aiutare dove ce ne fosse bisogno, come per esempio per la salvaguardia dell'ambiente, il pronto soccorso e la Protezione Civile.

ENGEA Garibaldini volontari a cavallo ha sentito fortemente l’esigenza di riferirsi a tali valori tanto che ha ritenuto necessaria la formulazione di una CARTA DEONTOLOGICA E DEI VALORI alla quale riferirsi e alla quale finalizzare la propria attività Nazionale.

Non ci si avvicina ad una Associazione di volontariato come ENGEA GARIBALDINI VOLONTARI A CAVALLO se dentro di se non si ha una forte motivazione di servizio verso la società che anela a tradursi in disponibilità concreta verso l’ambiente naturale e per i propri simili.
Il Garibaldino a cavallo è un volontario e questa è la sua forza, il poter agire per il bene altrui e per amore della natura, a disposizione del bisogno collettivo, ispirandosi alla nazionalità e all’europeismo tramandato dagli insegnamenti e dalla fede del nostro Generale “Giuseppe Garibaldi” dal quale il corpo prende nome e linee di fermezza. Il Garibaldino è quindi per tradizione storica un “Cavaliere dell’Umanità” che si pone al servizio del più debole:

  • a favore dell’ambiente naturale, tra le componenti territoriali;
  • al servizio dei più bisognosi nell’impegno sociale.

ENGEA Garibaldini Volontari a Cavallo nasce per la salvaguardia ambientale e la Protezione Civile si prefigge di operare a favore della natura con tutti gli strumenti disponibili: dalla sensibilizzazione all’educazione, dall’ecogestione al recupero di areee degradate, dalla raccolta di animali in difficoltà alla promozione di norme per la tutela di ambienti ed animali,ecc.
Con la consapevolezza che l’ambiente naturale costituisce un sistema complesso e che l’azione prodotta da un’associazione di volontariato debba essere qualificata per cogliere migliori risultati, l’entusiasmo (tipico dei gruppi di volontariato) deve essere unito alla competenza, da ciò scaturisce l’organizzazione dei volontari che possono, secondo il oro interessi e/o competenze, operare nelle seguenti specializzazioni riconosciute:

  • Animalismo;
  • Aree protette;
  • Benessere naturale;
  • Botanica;
  • Energie a basso impatto e riciclaggio dei materiali;
  • Geologia;
  • Zoologia.

Inoltre la Sede Nazionale predisporrà un piano di inserimento nella Protezione Civile per le Unità operative dell’ODV ENGEA Garibaldini Volontari a Cavallo (a), oltre ai gruppi a cavallo nella forma essenziale dell’equitazione da campagna, dei seguenti:

  • un gruppo CINOFILI;
  • un CORPO NAZIONALE di SOCCORSO AMBIENTALE (acronimo C.N.S.A.);
  • una sezione AMBIENTE;

Statuto Sociale

Denominazione e sede

Articolo 1. E' Costituita un’Associazione di volontariato denominata: “ENGEA GARIBALDINI VOLONTARI A CAVALLO”.

L’Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge n. 266 del 1991, dalla Legge Regionale 14 febbraio 2008 n. 1 ( Regione LombardiaTesto Unico delle Leggi Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

Scopo ed oggetto

Articolo 2. L’Associazione è un’istituzione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e come tale non ha fine di lucro ed intende concorrere, esclusivamente per fini solidaristici, in Italia ed all’estero, al benessere dell’uomo e dell’ambiente naturale. Il simbolo ufficiale dell’associazione è allegato al presente statuto ( allegato 1).

In particolare l’associazione intende raggiungere i propri scopi attraverso le seguenti attività:

  • Programmi e singole azioni di tutela e difesa delle popolazioni, dei sui ambienti e delle sue attività produttive dai disastri provocati dalle calamità quali eventi sismici, alluvioni e nubifragi, dissesti idrogeologici, inquinamenti…..;
  • Programmi e singole azioni di tutela e difesa dei soggetti più deboli attraverso l’assistenza diretta, alimentare, sanitaria, educativa, sportiva….;
  • Programmi e singole azioni di tutela e difesa del patrimonio culturale, storico ed artistico attraverso l’istruzione, la formazione, la promozione di musei, raccolte, biblioteche, editoria, cinematografia, teatro…..;
  • Programmi e singole azioni di tutela e difesa dei soggetti più deboli attraverso l’assistenza diretta, alimentare, sanitaria, educativa, sportiva….;
  • Programmi ed azioni contro il disagio giovanile e la tossicodipendenza, assistenza ad anziani e potatori di handicaps.

L’Associazione intende operare in particolar modo a tutela e difesa dell’ambiente naturale mediante:

  • Programmi e singole azioni per la lotta agli incendi, comprese le campagne informative, di sensibilizzazione e di prevenzione;
  • Programmi e singole azioni di tutela e difesa degli animali, sia domestici che selvatici e della vegetazione;
  • Programmi e singole azioni di tutela e difesa dagli inquinamenti dei corpi idrici, dell’atmosfera e del suolo;

Pertanto l’Associazione per raggiungere i propri scopi istituzionali intende svolgere, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività:

  • Prevenzione e lotta agli incendi a cavallo e non;
  • Controllo e monitoraggio del territorio, a cavallo e non, sul fronte delle alterazioni ambientali sotto qualunque forma e provocate con qualunque mezzo con conseguente segnalazione alle autorità competenti;
  • Controllo e salvataggio faunistico, a cavallo e non;
  • Logistica operativa e soccorso in genere, a cavallo e non ed anche con l’ausilio di squadre cinofile;
  • Comunicazioni ausiliarie;
  • Controllo ittico-venatorio con compiti di polizia ecologica ed ambientale, a cavallo e non;
  • Formazione professionale dei volontari, interni ed esterni, con particolare attenzione alla formazione di volontari a cavallo e di squadre cinofile, anche attivando strutture formative di supporto.

L’Associazione intende aderire alla Protezione Civile al fine di poter acquisire i regolamenti e le metodologie.

Per rendere più efficacie la sua azione l’Associazione può acquisire e/o gestire strutture e strumenti, anche unendosi nelle differenti forme di legge, con altri soggetti pubblici e privati.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti.

L’Associazione si avvale inoltre di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi istituzionali ed in particolare della collaborazione con gli enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 266/1991, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi connessi ai propri.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purchè operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Soci

Articolo 3. L’associazione si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie:

  • Ordinari: che aderiscono all’associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
  • Operativi: che aderiscono all’associazione prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

I soci operativi a seconda dell’impegno che si assumono nell’associazione possono essere suddivisi in operativi, incaricati o dirigenti.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che per le persone giuridiche, sia anche le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche che intendano aderire come soci operativi devono essere delle organizzazioni di volontariato dotate di un proprio statuto redatto in base alla Legge n. 266/1991 ed in conformità della normativa regionale di riferimento, essere iscritte presso il Registro del volontariato della propria Regione ed essere titolari di apposita polizza assicurativa per i propri aderenti.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all’interno dell’Associazione. I soci possono avvalersi delle strutture dell’Associazione e partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall’Associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4. Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa stabilita annualmente dallo stesso Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza dell’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria ed il diritto di proporsi quali candidati all’elezione degli organi sociali.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere in alcun modo retribuite, nemmeno dal beneficiario. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci contestualmente assegnata.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di appartenenza.

Articolo 5. La qualità di socio si perde per recesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde anche nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell’immagine dell’Associazione. In questi casi l’accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo che, sentito l’interessato, emette una delibera puntualmente motivata.

Organi dell’Associazione

Articolo 6. Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea degli Associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

E se eletti dall’assemblea sono organi dell’associazione:

  • Il collegio dei Revisori;
  • Il collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono elettive ed a titolo gratuito.

Assemblea

Articolo 7. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell’Assemblea devono essere fatte mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima, in alternativa le convocazioni possono essere fatte mediante avviso spedito con lettera, raccomandata o a mano, fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonchè l’elenco delle materie da trattare.

Articolo 8. l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia. Spetta all’Assemblea:

  1. Deliberare sul bilancio preventivo e sull’eventuale consuntivo;
  2. Esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  3. Deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;
  4. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero;
  5. Ratificare l’ammontare della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  6. Deliberare sulle modifiche dello statuto;
  7. Deliberare lo scioglimento dell’Associazione e su ogni argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
  8. Eleggere, se richiesto dall’assemblea, il collegio dei Revisori ed il collegio dei probiviri.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annua. I soci possono fasi rappresentare mediante delega scritta da altri soci, purchè questi non siano membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Articolo 9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della convocazione, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Articolo 10. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati: le delibere dell’Assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad un voto. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione è richiesta la delibera dell’Assemblea straordinaria la quale è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 11. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci. Esso è composto da un minimo di tre membri scelti tra i soci in regola con i versamenti delle quote sociali. Di volta in volta, in sede di rinnovo delle cariche associative, l’assemblea determinerà in numero dei componenti il Coniglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Segretario. Tali nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso spese ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto.

Articolo 12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera postale o a mano o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la certezza dell’avvenuto recapito ( fax, email…), almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

  1. Di eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
  2. Nominare tra i suoi componenti il Segretario;
  3. Amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  4. Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. Redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
  6. Indire adunanze, convegni….;
  7. Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  8. Deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
  9. Decidere sull’ammissione e la decadenza dei soci;
  10. Deliberare in ordine all’assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 3 co. 4 della legge 266/91.

Presidente

Articolo 14. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Egli presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può chiedere la firma abbinata di un altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete le tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Vice Presidente

Articolo 15. Il Vice Presidente sostituisce i Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Segretario

Articolo 16. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

Risorse economiche

Articolo 17. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • Contributi degli aderenti;
  • Contributi dei privati;
  • Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • Contributi di organismi internazionali;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Entrate derivanti da attività produttive marginali;
  • Donazioni e lasciti testamentari.

Esercizio finanziario

Articolo 18. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige un bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale.

Dal bilancio devono risultare i beni, contributi e lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.

Collegio dei Revisori

Articolo 19. L’Assemblea Ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. I Revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell’Associazione e presenta una relazione scritta all’Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un revisore supplente.

Collegio dei Probiviri

Articolo 20. L’Assemblea Ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Probiviri che dura in carica quattro anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Al Collegio dei Probiviri è demandata, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Scioglimento

Articolo 21. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art.10 del presente Statuto.

L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Articolo 22. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, ai sensi dell’art. 5 comma 4 legge 266/91.

Disposizioni generali

Articolo 23. L’Associazione, come previsto dall’art. 13 lettera j), può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Articolo 24. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte all’attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 25. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.


Mission

L'AMBIENTE
Patrimonio inestimabile da salvaguardare. Rifugio impareggiabile per il corpo e per la mente.

LA PROTEZIONE CIVILE
Un punto di convergenza per volontari che hanno come fine il rispetto per gli altri, elevando con il loro apporto fisico e materiale la solidarietà a servizio del prossimo e dell'ambiente.

LA VITA
Intesa come bene inalienabile a qualunque essere appartenga. Come primo diritto da difendere e tutelare. Il volontariato come mezzo per imparare ad amare il prossimo. Il volontariato per la ricerca di una migliore qualità della vita.

LA NAZIONE
La patria, valori fondamentali da perseguire attraverso il sentirsi parte di essa con alto spirito nazionalistico, patriottico, europeistico ed umanitario. Direzioni obbligate ma sentite dal Volontario Garibaldino.

LA TRADIZIONE
La ricerca delle proprie radici. Lo sposalizio tra le genti ed il proprio territorio. La ricerca della tradizione per progredire.

LA CULTURA
Le tradizioni e la storia come mezzi per far progredire genti e territori. Il volontariato, elemento basilare per creare supporti sociali per il buon vivere di un popolo.

LA SALUTE
Salvaguardare la natura per proteggere l'umanità. E per questo si promuovono i settori Ospitalieri per il benessere e la salute umana.

I DIRITTI UMANI
Il volontariato contro la discriminazione e a difesa delle parità dei diritti. Il dipartimento ENGEA "Garibaldini - volontari a cavallo" a tutela dei deboli, dei bisognosi e degli oppressi.

LA FAMIGLIA
Intesa come prima cellula della società, base essenziale per la determinazione di un popolo. Famiglia, per sentirsi uniti in modo inscindibile gli uni con gli altri determinato dal vivere insieme, dal crescere, dall'elevarsi con moralità, fede ed educazione. Gruppi come nuclei familiari e compagni come fratelli.

LA FEDE
Intesa come la ricerca dei valori spirituali insiti nel volontariato ma soprattutto nella natura stessa dell’uomo nello spirito di corpo, nel suo credo e nella sua grande disponibilità verso il prossimo. ENGEA Garibaldini volontari a cavallo con questi obiettivi intende presentarsi alla realtà sociale che lo circonda e rapportarsi con essa. Per l’affermazione dei valori in cui fermamente crede chiede a tutte le istituzioni civili religiose e militari e agli enti locali una fattiva collaborazione ed offre nel contempo, sin da ora, la massima disponibilità.


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ENGEA GARIBALINI VOLONTARI A CAVALLO ODV
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